Il Jersey Trust

Le radici storiche del trust

Quando si parla di Medioevo, la mente corre a immagini di cavalieri, crociate, castelli, battaglie e opere epiche come la Divina Commedia. Eppure, in mezzo a quei secoli tumultuosi, prese forma uno strumento giuridico destinato a sopravvivere nei secoli: il trust.

Nato non da un’idea astratta, ma da un’esigenza concreta, il trust rispondeva a una necessità pratica: i cavalieri partivano per lunghi viaggi – spesso guerre o crociate – e avevano bisogno di una persona di fiducia che amministrasse le loro terre in loro assenza. All’epoca, mogli e figli non potevano detenere formalmente la proprietà; serviva quindi un “amico fidato” che ne assumesse temporaneamente il controllo, fino al ritorno del cavaliere o alla maggiore età dei suoi eredi.

Questo sistema generò un’idea rivoluzionaria per l’epoca: la separazione tra proprietà formale e proprietà effettiva. La terra veniva intestata legalmente al “custode”, ma doveva essere gestita a beneficio del vero proprietario o della sua famiglia. Di fatto, si trattava della nascita del concetto di proprietà fiduciaria: l’antesignano del trust moderno.

Tuttavia, non tutti i fiduciari erano onesti. Alcuni, approfittando dell’assenza del cavaliere, si rifiutavano di restituire i beni. Secondo la legge del tempo (common law), chi risultava titolare del bene era considerato a tutti gli effetti il proprietario. La giustizia formale, insomma, non tutelava il reale proprietario. A colmare questo vuoto intervenne la Corte di Cancelleria, che giudicava non secondo il formalismo giuridico, ma secondo principi di equità e coscienza. Fu in quella sede che si cominciò a riconoscere che il fiduciario doveva rispettare l’impegno preso e agire nell’interesse del beneficiario.

Da allora, il concetto di obbligo fiduciario si è evoluto e consolidato fino a diventare uno dei pilastri della moderna pianificazione patrimoniale.

La Situazione attuale

In passato, i cavalieri non avevano altra scelta che affidarsi a un soggetto fidato per la gestione dei loro beni. Oggi, invece, chi desidera tutelare il proprio patrimonio ha la possibilità di istituire un trust autodichiarato, in particolare scegliendo una giurisdizione solida come Jersey, che offre un elevato grado di protezione giuridica, stabilità normativa e riconoscimento internazionale.

A differenza di un testamento (che ha effetto solo dopo il decesso e richiede l’apertura della successione), il trust autodichiarato permette ai beneficiari di godere dei beni già in vita del disponente, secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo. Se ben redatto, un trust di questo tipo può offrire protezione patrimoniale da creditori, pianificazione successoria e fiscale, ed è particolarmente utile:

  • in presenza di beneficiari giovani o incapaci di gestire il proprio patrimonio,

  • quando si vuole trasmettere ricchezza in più generazioni,

  • o quando si desidera blindare e separare giuridicamente i beni personali dal patrimonio personale.

Controllo, flessibilità e autonomia nel trust autodichiarato

Nonostante i numerosi vantaggi, alcuni esitano a perdere il controllo diretto sui propri beni. Tuttavia, nel trust autodichiarato in Jersey, il disponente può essere al contempo trustee e beneficiario, mantenendo così un elevato livello di controllo operativo, senza compromettere la validità del trust, purché venga rispettata la reale segregazione giuridica del patrimonio.

Inoltre, uno degli aspetti più interessanti del trust autodichiarato è la sua flessibilità strutturale:
– può essere revocabile, consentendo al disponente di modificare o sciogliere il trust in qualsiasi momento;
– può essere modificabile, permettendo di aggiungere, rimuovere o sostituire beneficiari, nel corso del tempo, in base all’evoluzione delle esigenze familiari o patrimoniali.

Il trust può essere strutturato affinché il disponente:

  • sia anche trutee,

  • mantenga il controllo sulla gestione degli investimenti,

  • lasci istruzioni specifiche tramite una lettera di desideri, rivolta a sé stesso o a eventuali trustee futuri.

Per rafforzare la struttura e garantirne la solidità nel tempo, è inoltre possibile:

  • nominare un protector, figura incaricata di supervisionare la gestione del trust e, se previsto, rimuovere o sostituire il trustee;

  • riservare determinati poteri fiduciari a sé stesso o a una persona di fiducia (es. poteri di veto, consultivi, o autorizzativi).

È fondamentale, comunque, che il trustee – anche se coincide con il disponente – abbia autonomia decisionale e la responsabilità fiduciaria di agire nel miglior interesse dei beneficiari, in conformità con i principi di discrezionalità e buona fede previsti dalla Jersey Trust Law.

Il trust autodichiarato di Jersey

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Le basi legali del Jersey Trust

I nostri strumenti, sempre personalizzati in base alla situazione e agli obiettivi di ciascun individuo, seguono un iter che da loro forza giuridica. L'iter che seguono è: autentica persso notaio estero, apostille all'estero, autentica e deposito in archivio notarile italiano. Tale procedura conferisce loro piena validità legale e li rende solidamente opponibili ad azioni vessatorie promosse da Enti pubblici e/o Autorità, sia in ambito amministrativo che giudiziario.

Il riconoscimento legale dei trust esteri in Italia

L’Italia riconosce formalmente i trust istituiti secondo la legge di paesi che regolano il trust nel proprio ordinamento (es. Jersey, Regno Unito, USA, Svizzera, ecc.), grazie a due basi giuridiche fondamentali:

Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985

  • Riguarda il “Riconoscimento dei trust e la loro legge applicabile”

  • Ratificata dall’Italia con legge n. 364 del 16 ottobre 1989

  • Stabilisce che:

    “I trust validamente costituiti secondo la legge designata dal disponente devono essere riconosciuti dagli altri Stati contraenti”

Questo significa che un trust istituito secondo la legge di Jersey (es. “Jersey Trust Law 1984”) è pienamente valido e riconosciuto in Italia, senza necessità di adattamento.

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (Apostille)

  • Riguarda la soppressione della legalizzazione di atti pubblici esteri

  • Ratificata dall’Italia con legge n. 125 del 20 dicembre 1966

  • Consente a un atto notarile redatto all’estero (es. Trust Deed autenticato a Jersey) di avere efficacia legale in Italia se munito di apostille.

Ciò significa che non è necessario alcun passaggio aggiuntivo presso ambasciate o prefetture: l’atto è automaticamente valido e riconosciuto.

Giurisdizione limitata dei giudici italiano

È importante chiarire che, in virtù della Convenzione dell’Aja del 1985 e della normativa internazionale vigente, un giudice italiano non può sindacare né modificare il contenuto, la struttura o l’efficacia di un trust estero, a condizione che il trust:

  • sia validamente costituito secondo la legge straniera dichiarata dal disponente (es. Jersey Trust Law 1984);

  • non contrasti con l’ordine pubblico o il buon costume dello Stato italiano;

  • non costituisca una minaccia per la sicurezza, l’economia o la sovranità nazionale;

  • abbia uno scopo lecito, trasparente e non elusivo.

In presenza di questi requisiti, l’autorità giudiziaria italiana può solo prenderne atto e riconoscere l’efficacia del trust, ma non ha giurisdizione per entrarne nel merito, contestarlo o revocarlo, in quanto regolato da una legge straniera estranea al diritto interno italiano.

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Processo di Legalizzazione del Trust

Fase 1 – Redazione del Jersey Trust

Redigiamo l’atto istitutivo del trust in conformità alla Trusts (Jersey) Law 1984, personalizzandolo secondo le esigenze del cliente.

Il trust autodichiarato viene costruito per includere:

  • le volontà del disponente,

  • i beni segregati,

  • i beneficiari,

  • le clausole di revoca o modifica,

  • i poteri fiduciari e di controllo.

Fase 2 – Autentica notarile del Trust

L’atto viene autenticato da un notaio estero abilitato, il quale conferisce forma pubblica al documento.
Questa autenticazione:

  • attesta l’identità e la volontà del disponente,

  • garantisce la firma autentica e la data certa,

  • rende l’atto legalmente opponibile ai terzi,

  • consente l’apposizione dell’apostille internazionale,

  • e conferisce al trust piena validità probatoria anche fuori dal paese d’origine.

In questo modo, il trust assume una forma giuridica forte, utilizzabile a livello internazionale e pronto per essere registrato o trascritto.

Fase 3 – Apostille internazionale

Sull’atto notarile viene apposta l’apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificada dall'Italia con la legge n. 125 del 20 dicembre 1966, rendendo il trust legalmente valido e riconoscibile in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione, tra cui l’Italia.

Fase 4 – Deposito presso Notaio italiano

Il trust viene depositato presso un notaio italiano, il quale provvede all’iscrizione dell’atto nel proprio archivio notarile pubblico, ai sensi della legge italiana.
Questo passaggio serve a conferire data certa italiana e a rendere opponibile il trust anche in ambito domestico.

Fase 5 – Trascrizione presso la Conservatoria

Se nel trust sono inclusi beni immobili, questi vengono trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con indicazione della segregazione giuridica in trust.
Questo consente di opporre a terzi il vincolo fiduciario e garantisce che nessun creditore possa aggredire i beni conferiti nel trust, se non nei limiti di legge.

Fase 6 – Gestione operativa del Trust: acquisti, vendite e conferimenti

Dopo l’istituzione del trust, ogni operazione patrimoniale viene gestita dal trustee, che agisce “in qualità di trustee del Trust XYZ”.

Acquisti di beni registrati

(es. immobili, veicoli, barche, aerei)
Il trustee acquista il bene per conto del trust e firma gli atti specificando il proprio ruolo.
Dopo l’acquisto, si redige un atto di conferimento e si procede con la trascrizione nei registri pubblici, rendendo la segregazione opponibile ai terzi.

Conferimenti di beni non registrati

Si possono conferire anche:

  • Quote societarie (Italia, estero, offshore)

  • Oro, gioielli, opere d’arte

  • Cassette di sicurezza (Italia o Svizzera)

  • Depositi in oro presso banchi metalli autorizzati in Svizzera

Il conferimento avviene con atto scritto, firmato dal disponente e accettato dal trustee.
Per le quote societarie, il conferimento viene annotato nel registro soci, specificando che le quote sono detenute per conto del trust.

Risultato: tutti i beni, registrati o meno, diventano patrimonio segregato del trust, tutelato da creditori, eredi e aggressioni esterne.Fase 6 – Gestione operativa del Trust: acquisti, vendite e conferimenti

Con te in ogni fase del percorso

Nel nostro approccio, non sei mai solo. Ti affianchiamo in ogni fase del processo — dalla costituzione del trust fino alla sua piena attuazione — con cura, impegno e competenza. Non crediamo nelle soluzioni standard. Al contrario, ascoltiamo con attenzione le tue reali esigenze e ti proponiamo ciò che, in base alla nostra esperienza pratica, riteniamo essere il percorso più adatto alla tua situazione.

Che il tuo obiettivo sia proteggere il patrimonio, pianificare il passaggio generazionale, difenderti da potenziali rischi finanziari o semplicemente strutturare in modo più efficiente i tuoi beni, ti offriamo un’assistenza su misura e consigli pratici per aiutarti a raggiungere i tuoi scopi.

Siamo orgogliosi di offrire un servizio personalizzato e attento, unendo un approccio concreto e diretto alla massima riservatezza e rispetto. Ti aiutiamo a comprendere chiaramente come funziona un trust, a prendere decisioni consapevoli e — quando necessario — ti supportiamo nella redazione o revisione della documentazione, nei contatti con professionisti esterni e nella gestione continua della struttura.

In sintesi: la nostra missione è proteggere te e ciò che per te conta davvero, offrendoti le soluzioni più efficaci in ogni fase — con cura, discrezione e un impegno costante verso il tuo successo.